28 NOVEMBRE, 2020
Rinvio procedure di rilascio dei certificati di circolazione
DIREZIONE GENERALE
Prot.: 379836/RU Roma, 28 ottobre 2020
CIRCOLARE N. 42/2020
PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
EUR 1, EUR.MED, A.TR.
Con la circolare n. 21/2020 del 16 luglio 2020 è stata disposta una proroga sino al 31 ottobre
2020 delle disposizioni contenute nella nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019, relativa alle
procedure per il rilascio dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR..
Nell’accogliere le richieste delle associazioni di categoria, detta proroga era finalizzata, da un
lato, all’implementazione di soluzioni tecnologiche per agevolare il rilascio dei certificati di
circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall’altro, ad assicurare agli esportatori
nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo status di esportatore
autorizzato.
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato,
fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, l’Agenzia reputa opportuno
contribuire a sostenere le imprese nazionali operanti nello strategico settore dell’export
prorogando, sino alla predetta data del 31 gennaio 2021, l’applicazione delle disposizioni di cui
alla citata nota prot. n.91956/RU del 26 luglio 2019.
Nel rispetto dell’impegno assunto e per assicurare una maggiore fluidità operativa – come
auspicato dalle Associazioni di categoria a seguito dell’open hearing tenutosi in data 22 giugno
2020 sul tema del rilancio del commercio estero – l’Agenzia ha sviluppato una procedura per la
digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR.
Tale procedura, fruibile tramite il portale AIDA, consente di acquisire i dati utili alla
compilazione dei suddetti certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione
di riferimento e la stampa del certificato richiesto sui modelli tipografici previsti dalla normativa
vigente.
Dunque, la procedura in questione interviene sulla mera modalità di richiesta della
certificazione e sulla modalità di compilazione da parte dell’operatore economico, restando
invariati i modelli ed i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell’origine
delle merci e le modalità – ordinaria o “previdimata” – di rilascio del certificato da parte
dell’Ufficio delle Dogane.
La procedura sarà resa disponibile, in via sperimentale, a partire dal 10 novembre 2020 –
secondo le modalità operative che saranno pubblicate sul portale dell’Agenzia – e potrà essere
usata facoltativamente diventando obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio 2021.
La suddetta procedura digitalizzata si delinea come lo strumento a regime in quanto è il solo
che può garantire adeguati livelli di controllo e di servizio in termini di efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa in considerazione del prevalente interesse pubblico e
delle risorse a disposizione dell’Amministrazione e che al fine di consentire un passaggio
armonico al nuovo sistema l’amministrazione ha previsto un regime transitorio temporaneo in
cui è possibile utilizzare entrambe le procedure.
La digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR permette
inoltre, da un lato, il superamento delle criticità connesse al perdurare dell’emergenza
epidemiologica in corso – in conformità alla limitazione degli spostamenti non necessari – e,
dall’altro, elimina il rischio di possibili non corrispondenze tra i dati presenti nella dichiarazione
doganale e quelli contenuti nella certificazione dell’origine delle merci.
Non può, tuttavia, sottacersi che l’attuale orientamento del legislatore unionale è chiaramente
indirizzato verso un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa
dall’esportatore, sebbene, come si evince dalla Decisione (UE) 2019/2198 del 25 novembre 2019,
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla
convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica
della convenzione1, il Consiglio UE guardi con favore alla possibilità di presentare e rilasciare
elettronicamente le prove dell’origine, sulla base dell’accordo di due o più parti contraenti.
Ciò posto, resta auspicabile la massima adesione, da parte dei soggetti esportatori, al sistema
della prova dell’origine della merce con dichiarazione su fattura o su altro documento
commerciale, i cui indubbi vantaggi sono stati puntualmente rappresentati nella citata nota
prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019.
Il DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna