3 GENNAIO, 2021
In vigore dal 24 ottobre il nuovo decreto pelle
Le nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da
essi derivati o loro sinonimi sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 160 del
26 giugno 2020 dove è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020
Il decreto legislativo ha abrogato la legge n. 1.112 del 16 dicembre 1966 che vieta l’immissione e
la messa a disposizione sul mercato con i termini : cuoio, pelle, cuoio pieno fiore, cuoio
rivestito, pelle rivestita, pelliccia e rigenerato di fibre di cuoio, sia come aggettivi sia come
sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse,
ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o
manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla
norma.
In base alla nuova norma non è possibile usare termini simili in lingua diversa dall’italiano
La vigilanza spetta a Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica,
nonché al Corpo della Guardia di finanza.
Previste sanzioni da 1.500 euro a 20.000 euro per la mancanza di etichetta o contrassegno o per
l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti per chi effettivamente
etichetta i prodotti (produttori/importatori).
Ai commercianti è lasciata la sola verifica della presenza dell’etichetta e della
corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura. In caso di
violazione, il distributore sarà assoggettato ad una sanzione da 700 euro a 3.500 euro, salvo che
non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel
documento commerciale di accompagnamento.
Si RACCOMANDA, quindi, di non utilizzare impropriamente i termini cuoio, pelle e pelliccia di cui
sopra con l’uso di parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali del tipo
“ecopelle“, “pelliccia sintetica“, “simil-pelle“, “finto cuoio” etc.
Le disposizioni transitorie specificano che i materiali ed i manufatti di cui, immessi sul mercato
prima dell’entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16
dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini
dell’esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto.